ODR: Requisito per e-commerce in UE

Uno strumento online per la risoluzione delle controversie gestito dalla Commissione Europea.

 
Il titolare di un e-commerce che vende beni e/o servizi in Europa a clienti residenti nell’Unione Europea è tenuto ad inserire nel proprio sito web il link ad un nuovo strumento online di risoluzione delle controversie (ODR), In vigore dal 2016.

Che cos’è ODR?

ODR (“risoluzione online delle controversie”) è un processo che permetterà ai consumatori residenti nel territorio dell’Unione Europea di presentare i propri reclami relativi a contratti stipulati online (sia per l’acquisto di beni che di servizi) con aziende con sede nella UE. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 524/2013/EU, tali società sono tenute ad informare i propri utenti della possibilità di avvalersi di tale strumento ed a rendere disponibile sul proprio sito il link alla cosiddetta “piattaforma ODR” (Online Dispute Resolution) fornita dalla Commissione Europea.

In sintesi, l’obbligo di informare gli utenti del sito sorge quando:

- un’azienda ha sede nella UE
- vende beni o servizi online
- vende a consumatori europei (residenti nella UE).

Per maggiori informazioni:  webgate.ec.europa.eu/odr





Riferimenti legali

Le indicazioni contenute in questo articolo si basano su quanto previsto dalla direttiva ADR (Direttiva sull'ADR per i Consumatori) nonché dal regolamento ODR (Regolamento sull’ODR per i Consumatori), di cui vi riportiamo un estratto:

Informazione dei consumatori

1. I professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti nell’Unione, forniscono nei loro siti web un link elettronico alla piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai consumatori. I professionisti stabiliti nell’Unione operanti mediante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i propri indirizzi di posta elettronica.

2. I professionisti stabiliti nell’Unione, che operano mediante contratti di vendita o servizi online, che si sono impegnati o sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi ADR per la risoluzione delle controversie con i consumatori, informano i consumatori in merito all’esistenza della piattaforma ODR e alla possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR per risolvere le loro controversie. Essi forniscono un link elettronico alla piattaforma ODR sui loro siti web e, se l’offerta è fatta mediante posta elettronica, nella posta elettronica stessa. Le informazioni sono fornite altresì, se del caso, nelle condizioni generali applicabili ai contratti di vendita e di servizi online. ODR: cosa succederà in futuro?

I nuovi obblighi relativi all’ODR sono entrati in vigore solo di recente tanto che la stessa Commissione Europea ha ritardato nella pubblicazione del nuovo strumento, online solo dal 15 febbraio. Bisognerà ora vedere come la direttiva sarà recepita dai vari Stati Membri e quali altri obblighi sorgeranno in capo ai gestori di e-commerce.


Fonte: www.iubenda.com